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Data Titolo Sezione Autore
21/07/2016 Antiriciclaggio – Novità in arrivo sull’identificazione del titolare effettivo S.M.Perego
15/07/2016 Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
18/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
18/07/2016 Avanzata la richiesta di proroga alla presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
18/07/2016 Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5% S.M.Perego
18/07/2016 Entro il 30 luglio è possibile regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU - TASI S.M.Perego
19/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
19/07/2016 La tassazione del reddito derivante dalla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali dipende dalla quantità S.M.Perego
19/07/2016 Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare S.M.Perego

Records 321 to 330 of 2397
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Titolo: Estesi i soggetti obbligati a comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate   Data : 01/08/2016
Estesi i soggetti obbligati a comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate
Il provv. Agenzia Entrate 29.7.2016 n. 123325, ha stabilito le nuove modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2016.
Le nuove disposizioni sostituiscono quelle di cui al provv. Agenzia Entrate del 31.7.2015 n. 103408, in relazione:
- ai soggetti obbligati all'invio dei dati delle spese sanitarie;
- al relativo regime sanzionatorio.
Sotto il primo profilo, il provvedimento in esame ripropone le modalità tecniche di trasmissione dei dati delle spese sanitarie, previste dal provvedimento del 31.7.2015, ai nuovi soggetti obbligati.
Si tratta, in particolare, delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, con riferimento alle prestazioni sanitarie erogate dall'1.1.2016 (cfr. art. 1 co. 949 lett. a) della L. 28.12.2015 n. 208).
Sul fronte sanzionatorio, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" (ex art. 12 del DLgs. 18.12.97 n. 472), con un massimo di 50.000,00 euro.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 29.7.2016 n. 123325 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.7.2016 - "Trasmissione a largo raggio delle spese sanitarie per la precompilata" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego