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Data Titolo Sezione Autore
09/08/2018 Disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software per la creazione del file “XML” S.M.Perego
10/05/2017 Disponibile sul sito dell’Agenzia l’applicazione web per il calcolo delle sanzioni per la voluntary disclosure-bis S.M.Perego
11/05/2017 Disponibile un vademecun per revisori e sindaci degli enti locali S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
01/04/2016 Disponibili chiarimenti sulle detrazioni per l’acquisto di arredi per l’abitazione S.M.Perego
15/09/2016 Disponibili gli avvisi di ravvedimento sull’annualità 2012 nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
29/03/2016 Disponibili i codici tributo per l’F24 per la dichiarazione di successione S.M.Perego
09/01/2017 Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone S.M.Perego
11/04/2018 Disponibili le disposizioni attuative in materia di Gruppo IVA S.M.Perego
11/02/2017 Disponibili le modalità di utilizzo del credito d'imposta su finanziamenti per eventi calamitosi S.M.Perego

Records 581 to 590 of 2397
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Titolo: Estesi i soggetti obbligati a comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate   Data : 01/08/2016
Estesi i soggetti obbligati a comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate
Il provv. Agenzia Entrate 29.7.2016 n. 123325, ha stabilito le nuove modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2016.
Le nuove disposizioni sostituiscono quelle di cui al provv. Agenzia Entrate del 31.7.2015 n. 103408, in relazione:
- ai soggetti obbligati all'invio dei dati delle spese sanitarie;
- al relativo regime sanzionatorio.
Sotto il primo profilo, il provvedimento in esame ripropone le modalità tecniche di trasmissione dei dati delle spese sanitarie, previste dal provvedimento del 31.7.2015, ai nuovi soggetti obbligati.
Si tratta, in particolare, delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, con riferimento alle prestazioni sanitarie erogate dall'1.1.2016 (cfr. art. 1 co. 949 lett. a) della L. 28.12.2015 n. 208).
Sul fronte sanzionatorio, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" (ex art. 12 del DLgs. 18.12.97 n. 472), con un massimo di 50.000,00 euro.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 29.7.2016 n. 123325 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.7.2016 - "Trasmissione a largo raggio delle spese sanitarie per la precompilata" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego