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Data Titolo Sezione Autore
24/07/2015 Dividendi percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali in Unico 2015 S.M.Perego
21/07/2015 Possibile ricorrere al finanziamento per liquidare il TFR in busta paga S.M.Perego
24/07/2015 Nuove semplificazioni per l’accesso al regime di vantaggio S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
24/07/2015 Al via il “bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
24/07/2015 Le rendite catastali sono impugnabili da parte del Comune davanti al Giudice tributario S.M.Perego
24/07/2015 La presentazione dei modelli 770/2015 al 21.9.2015 S.M.Perego
24/07/2015 Ancora una proroga per il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli S.M.Perego
21/07/2015 Sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
29/06/2015 La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni scade il 30 giugno 2015 S.M.Perego

Records 911 to 920 of 2397
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Titolo: Estesi i soggetti obbligati a comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate   Data : 01/08/2016
Estesi i soggetti obbligati a comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate
Il provv. Agenzia Entrate 29.7.2016 n. 123325, ha stabilito le nuove modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2016.
Le nuove disposizioni sostituiscono quelle di cui al provv. Agenzia Entrate del 31.7.2015 n. 103408, in relazione:
- ai soggetti obbligati all'invio dei dati delle spese sanitarie;
- al relativo regime sanzionatorio.
Sotto il primo profilo, il provvedimento in esame ripropone le modalità tecniche di trasmissione dei dati delle spese sanitarie, previste dal provvedimento del 31.7.2015, ai nuovi soggetti obbligati.
Si tratta, in particolare, delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, con riferimento alle prestazioni sanitarie erogate dall'1.1.2016 (cfr. art. 1 co. 949 lett. a) della L. 28.12.2015 n. 208).
Sul fronte sanzionatorio, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" (ex art. 12 del DLgs. 18.12.97 n. 472), con un massimo di 50.000,00 euro.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 29.7.2016 n. 123325 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.7.2016 - "Trasmissione a largo raggio delle spese sanitarie per la precompilata" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego