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Data Titolo Sezione Autore
19/07/2016 Comportamenti comuni per la compilazione del quadro LM del Mod. UNICO 2016 S.M.Perego
19/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
20/07/2016 Un’ulteriore proroga che non ci si aspettava per il Mod. 770/2016 S.M.Perego
20/07/2016 Le imposte ed i bolli relative agli atti costitutivi delle start up si pagano con il Mod. F24 S.M.Perego
21/07/2016 Possibile l’istanza di rimborso se in Unico non è stata riportata la detassazione ambientale S.M.Perego
21/07/2016 Antiriciclaggio – Novità in arrivo sull’identificazione del titolare effettivo S.M.Perego
21/07/2016 Si rischia di decadere dai termini se non si svuota la casella pec S.M.Perego
21/07/2016 Il sequestro per equivalente si applica solo in via sussidiaria S.M.Perego
22/07/2016 Inviate alla Commissione UE le regole per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego

Records 1131 to 1140 of 2397
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Titolo: Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali   Data : 01/08/2016
Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali
La Corte di Cassazione, nella ordinanza 29.7.2016 n. 15805, ha stabilito che, in mancanza di accordo delle parti, il giudice può determinare il compenso dovuto per prestazioni professionali “non protette” (per prestazioni cioè rese senza obbligo di iscrizione negli appositi albi o elenchi) facendo riferimento anche alle tariffe stabilite per analoghe o comunque corrispondenti prestazioni professionali «protette».
Il giudice, infatti, tenuto conto della peculiarità delle fattispecie, non è vincolato a determinate direttive o parametri, né deve disporre una consulenza tecnica.
Il riferimento è all’art. 2225 c.c., disposizione relativa in generale al contratto d’opera, ai sensi del quale il corrispettivo, qualora non possa essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice con riferimento a due parametri: il risultato ottenuto e il lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
Fonte: Cass. 29.7.2016 n. 15805 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.7.2016 - "Tariffe applicabili anche per le prestazioni professionali non protette" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego