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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali   Data : 01/08/2016
Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali
La Corte di Cassazione, nella ordinanza 29.7.2016 n. 15805, ha stabilito che, in mancanza di accordo delle parti, il giudice può determinare il compenso dovuto per prestazioni professionali “non protette” (per prestazioni cioè rese senza obbligo di iscrizione negli appositi albi o elenchi) facendo riferimento anche alle tariffe stabilite per analoghe o comunque corrispondenti prestazioni professionali «protette».
Il giudice, infatti, tenuto conto della peculiarità delle fattispecie, non è vincolato a determinate direttive o parametri, né deve disporre una consulenza tecnica.
Il riferimento è all’art. 2225 c.c., disposizione relativa in generale al contratto d’opera, ai sensi del quale il corrispettivo, qualora non possa essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice con riferimento a due parametri: il risultato ottenuto e il lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
Fonte: Cass. 29.7.2016 n. 15805 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.7.2016 - "Tariffe applicabili anche per le prestazioni professionali non protette" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego