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02/11/2016 Super ammortamento sulle auto a deducibilità limitata solo se ritirate entro il 31.12.2016 S.M.Perego
03/11/2016 Misure di prevenzione all’antiterrorismo – il CNDCEC ha predisposto un documento S.M.Perego
03/11/2016 L’amministratore delegato di Equitalia interviene sulla rottamazione dei ruoli S.M.Perego
27/10/2016 Il mancato addebito del canone RAI si paga con modello F24 entro il 31.10.2016 S.M.Perego
09/09/2016 Inserite maggiori informazioni sugli studi di settore nel “Cassetto Fiscale” del contribuente S.M.Perego
06/10/2016 Opera la presunzione di cessione in assenza dei beni presso l’impresa S.M.Perego
07/09/2016 Abrogato il regime CFC alle società collegate S.M.Perego
07/09/2016 Alcuni dubbi sulle operazioni in bitcoin ed il quadro RW S.M.Perego
07/09/2016 Alla partenza la trasmissione telematica delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego

Records 1511 to 1520 of 2397
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Titolo: Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali   Data : 01/08/2016
Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali
La Corte di Cassazione, nella ordinanza 29.7.2016 n. 15805, ha stabilito che, in mancanza di accordo delle parti, il giudice può determinare il compenso dovuto per prestazioni professionali “non protette” (per prestazioni cioè rese senza obbligo di iscrizione negli appositi albi o elenchi) facendo riferimento anche alle tariffe stabilite per analoghe o comunque corrispondenti prestazioni professionali «protette».
Il giudice, infatti, tenuto conto della peculiarità delle fattispecie, non è vincolato a determinate direttive o parametri, né deve disporre una consulenza tecnica.
Il riferimento è all’art. 2225 c.c., disposizione relativa in generale al contratto d’opera, ai sensi del quale il corrispettivo, qualora non possa essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice con riferimento a due parametri: il risultato ottenuto e il lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
Fonte: Cass. 29.7.2016 n. 15805 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.7.2016 - "Tariffe applicabili anche per le prestazioni professionali non protette" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego