Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
26/06/2017 Rottamazione ex DL 193/2016 - In caso di diniego può essere proposto il ricorso S.M.Perego
19/05/2017 Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici S.M.Perego
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego
17/05/2017 L’affitto d’azienda non comporta l’automatico subentro nel contratto di locazione S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro S.M.Perego
11/05/2017 Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità S.M.Perego
17/05/2017 Denunciata alla UE la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
17/05/2017 Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie S.M.Perego
17/05/2017 In arrivo i preavvisi di anomalia relative alle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego

Records 1411 to 1420 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Tre differenti strumenti per applicare la c.d. legge ”Dopo di noi”   Data : 01/08/2016
Tre differenti strumenti per applicare la c.d. legge ”Dopo di noi”
La legge n. 112/2016 (c.d. legge sul “Dopo di noi”) prevede tre strumenti attraverso i quali chi si prende cura delle persone affette da grave disabilità può pianificare le diverse forme di assistenza a questi necessaria, in riferimento al periodo successivo alla loro morte.
In particolare:
- il trust di famiglia di cui gli “esclusivi beneficiari” (art. 6 co. 3 lett. d)) sono appunto le persone con disabilità grave;
- Il vincolo di destinazione ex art. 2465-ter c.c., che può avere ad oggetto beni immobili e mobili registrati, il cui atto di costituzione deve essere redatto per atto pubblico e contenere anche l’indicazione di un gestore (figura diversa dal disponente);
- il contratto di affidamento fiduciario con il quale un soggetto (affidante fiduciario) si accorda con un altro soggetto (affidatario fiduciario), affinché quest’ultimo impieghi determinati beni a vantaggio di uno o più soggetti beneficiari, secondo uno specifico programma delineato dall’affidante.
Fonte: L. 22.6.2016 n. 112 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2016 - "Trust e contratto fiduciario a protezione dei disabili gravi" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego