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Data Titolo Sezione Autore
29/12/2016 I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta S.M.Perego
28/09/2016 Occorre prestare attenzione al raccordo tra il quadro RE e gli studi di settore S.M.Perego
09/01/2017 Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone S.M.Perego
27/09/2016 Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
27/09/2016 Pubblicate in G.U. le regole per la trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego

Records 1601 to 1610 of 2397
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Titolo: Tre differenti strumenti per applicare la c.d. legge ”Dopo di noi”   Data : 01/08/2016
Tre differenti strumenti per applicare la c.d. legge ”Dopo di noi”
La legge n. 112/2016 (c.d. legge sul “Dopo di noi”) prevede tre strumenti attraverso i quali chi si prende cura delle persone affette da grave disabilità può pianificare le diverse forme di assistenza a questi necessaria, in riferimento al periodo successivo alla loro morte.
In particolare:
- il trust di famiglia di cui gli “esclusivi beneficiari” (art. 6 co. 3 lett. d)) sono appunto le persone con disabilità grave;
- Il vincolo di destinazione ex art. 2465-ter c.c., che può avere ad oggetto beni immobili e mobili registrati, il cui atto di costituzione deve essere redatto per atto pubblico e contenere anche l’indicazione di un gestore (figura diversa dal disponente);
- il contratto di affidamento fiduciario con il quale un soggetto (affidante fiduciario) si accorda con un altro soggetto (affidatario fiduciario), affinché quest’ultimo impieghi determinati beni a vantaggio di uno o più soggetti beneficiari, secondo uno specifico programma delineato dall’affidante.
Fonte: L. 22.6.2016 n. 112 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2016 - "Trust e contratto fiduciario a protezione dei disabili gravi" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego