Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
15/01/2019 Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante S.M.Perego
15/01/2019 Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018 S.M.Perego
15/01/2019 Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware S.M.Perego
15/01/2019 L’introduzione della cedolare secca sugli immobili commerciali comporta la modifica del modello RLI S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
18/01/2019 Credito d'imposta per edicole in attesa di decreto S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
22/01/2019 INPS - Fattura elettronica impossibile con due intestatari – Bonus asilo nido S.M.Perego
23/01/2019 Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica S.M.Perego
28/01/2019 Ulteriore proroga dei versamenti INAIL per i soggetti agli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego

Records 2321 to 2330 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Tre differenti strumenti per applicare la c.d. legge ”Dopo di noi”   Data : 01/08/2016
Tre differenti strumenti per applicare la c.d. legge ”Dopo di noi”
La legge n. 112/2016 (c.d. legge sul “Dopo di noi”) prevede tre strumenti attraverso i quali chi si prende cura delle persone affette da grave disabilità può pianificare le diverse forme di assistenza a questi necessaria, in riferimento al periodo successivo alla loro morte.
In particolare:
- il trust di famiglia di cui gli “esclusivi beneficiari” (art. 6 co. 3 lett. d)) sono appunto le persone con disabilità grave;
- Il vincolo di destinazione ex art. 2465-ter c.c., che può avere ad oggetto beni immobili e mobili registrati, il cui atto di costituzione deve essere redatto per atto pubblico e contenere anche l’indicazione di un gestore (figura diversa dal disponente);
- il contratto di affidamento fiduciario con il quale un soggetto (affidante fiduciario) si accorda con un altro soggetto (affidatario fiduciario), affinché quest’ultimo impieghi determinati beni a vantaggio di uno o più soggetti beneficiari, secondo uno specifico programma delineato dall’affidante.
Fonte: L. 22.6.2016 n. 112 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2016 - "Trust e contratto fiduciario a protezione dei disabili gravi" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego