Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
15/03/2019 INPS - definiti i parametri di calcolo per i contributi volontari per l’anno 2019 S.M.Perego
13/09/2019 Proposti incentivi sui pagamenti effettuati con moneta elettronica S.M.Perego
20/03/2019 Nuovi chiarimenti dell’AdE sulla fatturazione elettronica per i dati da trasmettere al STS S.M.Perego
20/03/2019 Approvato un nuovo Modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale S.M.Perego
20/03/2019 Modificato il modello RLI per inserire le locazioni commerciali in cedolare secca S.M.Perego
21/03/2019 Nessuna copertura per il credito d'imposta per investimenti pubblicitari per il 2019 S.M.Perego
21/03/2019 INPS – Novità sul reddito di cittadinanza S.M.Perego
25/03/2019 Pubblicata la circolare INPS sulla rivalutazione delle pensioni per il 2019 S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
26/03/2019 Aggiornamento modello EAS per gli Enti non commerciali e ONLUS S.M.Perego

Records 2371 to 2380 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Tre differenti strumenti per applicare la c.d. legge ”Dopo di noi”   Data : 01/08/2016
Tre differenti strumenti per applicare la c.d. legge ”Dopo di noi”
La legge n. 112/2016 (c.d. legge sul “Dopo di noi”) prevede tre strumenti attraverso i quali chi si prende cura delle persone affette da grave disabilità può pianificare le diverse forme di assistenza a questi necessaria, in riferimento al periodo successivo alla loro morte.
In particolare:
- il trust di famiglia di cui gli “esclusivi beneficiari” (art. 6 co. 3 lett. d)) sono appunto le persone con disabilità grave;
- Il vincolo di destinazione ex art. 2465-ter c.c., che può avere ad oggetto beni immobili e mobili registrati, il cui atto di costituzione deve essere redatto per atto pubblico e contenere anche l’indicazione di un gestore (figura diversa dal disponente);
- il contratto di affidamento fiduciario con il quale un soggetto (affidante fiduciario) si accorda con un altro soggetto (affidatario fiduciario), affinché quest’ultimo impieghi determinati beni a vantaggio di uno o più soggetti beneficiari, secondo uno specifico programma delineato dall’affidante.
Fonte: L. 22.6.2016 n. 112 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2016 - "Trust e contratto fiduciario a protezione dei disabili gravi" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego