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09/08/2019 Accertamento Certo se si omettono gli ISA S.M.Perego
06/09/2019 Controlli Telematici ISA 2019 - disponibilità S.M.Perego
09/09/2019 Ripartono I versamenti INPS sospesi per gli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego
09/09/2019 ISA anche per enti non profit S.M.Perego
09/09/2019 Controlli incrociati tra INPS e ISA sul personale dipendente S.M.Perego
12/09/2019 Alcuni chiarimenti sugli ISA ma i controlli ancora difettano S.M.Perego
13/09/2019 Proposti incentivi sui pagamenti effettuati con moneta elettronica S.M.Perego

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Titolo: Tre differenti strumenti per applicare la c.d. legge ”Dopo di noi”   Data : 01/08/2016
Tre differenti strumenti per applicare la c.d. legge ”Dopo di noi”
La legge n. 112/2016 (c.d. legge sul “Dopo di noi”) prevede tre strumenti attraverso i quali chi si prende cura delle persone affette da grave disabilità può pianificare le diverse forme di assistenza a questi necessaria, in riferimento al periodo successivo alla loro morte.
In particolare:
- il trust di famiglia di cui gli “esclusivi beneficiari” (art. 6 co. 3 lett. d)) sono appunto le persone con disabilità grave;
- Il vincolo di destinazione ex art. 2465-ter c.c., che può avere ad oggetto beni immobili e mobili registrati, il cui atto di costituzione deve essere redatto per atto pubblico e contenere anche l’indicazione di un gestore (figura diversa dal disponente);
- il contratto di affidamento fiduciario con il quale un soggetto (affidante fiduciario) si accorda con un altro soggetto (affidatario fiduciario), affinché quest’ultimo impieghi determinati beni a vantaggio di uno o più soggetti beneficiari, secondo uno specifico programma delineato dall’affidante.
Fonte: L. 22.6.2016 n. 112 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2016 - "Trust e contratto fiduciario a protezione dei disabili gravi" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego