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21/02/2017 Scade il 28 febbraio la domanda per il credito d’imposta a reti di imprese agricole S.M.Perego
22/02/2017 Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017 S.M.Perego
22/02/2017 Il nuovo modello di dichiarazione d'intento è utilizzabile dall'1.3.2017 – Chiarimenti S.M.Perego
22/02/2017 Principali novità della dichiarazione annuale IVA 2017 S.M.Perego
22/02/2017 INPS Trattamenti di integrazione salariale - Importi massimi relativi al 2017 S.M.Perego
23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
24/02/2017 Ridotti ulteriormente i compensi ai CAF S.M.Perego
06/02/2017 Dagli iper-ammortamenti sono esclusi gli esercenti arti e professioni S.M.Perego
17/02/2017 Reintrodotto l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
05/12/2016 Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta S.M.Perego

Records 1741 to 1750 of 2397
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Titolo: Le spese di sponsorizzazione libere da vincoli sui presunti ricavi   Data : 01/08/2016
Le spese di sponsorizzazione libere da vincoli sui presunti ricavi
Ad avviso della C.T. Prov. Vicenza 5.7.2016 n. 732/3/16, posto che le spese pubblicitarie sono deducibili dal reddito d'impresa dello sponsor qualora inerenti, l'inerenza delle spese di sponsorizzazione, sostenute per la promozione della propria immagine o dei prodotti, non può essere legata alla sicura crescita del fatturato. Di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria non potrà richiedere alcuna prova del collegamento diretto tra l'onere sostenuto e le (eventuali) maggiori vendite.
Nel caso di specie, nell'ambito di un accertamento fiscale ad una società operante nel settore metalmeccanico, l'Agenzia delle Entrate procedeva con il recupero di maggiori costi di sponsorizzazione (considerati non congrui e poco coerenti con il valore delle controprestazioni promozionali ricevute) sulla base del presunto comportamento antieconomico dello sponsor che aveva erogato a due associazioni sportive dilettantistiche, operanti nella medesima area territoriale nonché aventi denominazioni sociali similari, 100.000,00 euro all'anno.
Fonte: C.T. Prov. Vicenza 5.7.2016 n. 732/3/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2016 - "Per le sponsorizzazioni sportive deducibilità non subordinata ai ricavi" - Savio
Sezione:   Autore : S.M.Perego