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Data Titolo Sezione Autore
07/06/2016 Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU? S.M.Perego
07/06/2016 Le spese per il servizio idrico integrato sono sempre di competenza dell’amministratore S.M.Perego
08/06/2016 Anche per tutte le auto il super ammortamento S.M.Perego
17/06/2016 In arrivo una nuova SCIA per iniziare un’attività S.M.Perego
17/06/2016 Solo al CAF la richiesta della documentazione sui controlli formali S.M.Perego
17/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016 S.M.Perego
17/06/2016 Nel 770 – quadro SX - occorre riportare il c.d. “Bonus di 80 euro” S.M.Perego
17/06/2016 L’utilizzo dei voucher deve essere pre-comunicato S.M.Perego
20/06/2016 Esclusi dalle agevolazioni gli immobili sottoposti a "prescrizioni di tutela indiretta" S.M.Perego
20/06/2016 Dall'1.1.2016 un nuovo criterio di valutazione degli immobili c.d. “P.I.V.” S.M.Perego

Records 411 to 420 of 2397
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Titolo: Le spese di sponsorizzazione libere da vincoli sui presunti ricavi   Data : 01/08/2016
Le spese di sponsorizzazione libere da vincoli sui presunti ricavi
Ad avviso della C.T. Prov. Vicenza 5.7.2016 n. 732/3/16, posto che le spese pubblicitarie sono deducibili dal reddito d'impresa dello sponsor qualora inerenti, l'inerenza delle spese di sponsorizzazione, sostenute per la promozione della propria immagine o dei prodotti, non può essere legata alla sicura crescita del fatturato. Di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria non potrà richiedere alcuna prova del collegamento diretto tra l'onere sostenuto e le (eventuali) maggiori vendite.
Nel caso di specie, nell'ambito di un accertamento fiscale ad una società operante nel settore metalmeccanico, l'Agenzia delle Entrate procedeva con il recupero di maggiori costi di sponsorizzazione (considerati non congrui e poco coerenti con il valore delle controprestazioni promozionali ricevute) sulla base del presunto comportamento antieconomico dello sponsor che aveva erogato a due associazioni sportive dilettantistiche, operanti nella medesima area territoriale nonché aventi denominazioni sociali similari, 100.000,00 euro all'anno.
Fonte: C.T. Prov. Vicenza 5.7.2016 n. 732/3/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2016 - "Per le sponsorizzazioni sportive deducibilità non subordinata ai ricavi" - Savio
Sezione:   Autore : S.M.Perego