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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego

Records 421 to 430 of 2397
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Titolo: Le spese di sponsorizzazione libere da vincoli sui presunti ricavi   Data : 01/08/2016
Le spese di sponsorizzazione libere da vincoli sui presunti ricavi
Ad avviso della C.T. Prov. Vicenza 5.7.2016 n. 732/3/16, posto che le spese pubblicitarie sono deducibili dal reddito d'impresa dello sponsor qualora inerenti, l'inerenza delle spese di sponsorizzazione, sostenute per la promozione della propria immagine o dei prodotti, non può essere legata alla sicura crescita del fatturato. Di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria non potrà richiedere alcuna prova del collegamento diretto tra l'onere sostenuto e le (eventuali) maggiori vendite.
Nel caso di specie, nell'ambito di un accertamento fiscale ad una società operante nel settore metalmeccanico, l'Agenzia delle Entrate procedeva con il recupero di maggiori costi di sponsorizzazione (considerati non congrui e poco coerenti con il valore delle controprestazioni promozionali ricevute) sulla base del presunto comportamento antieconomico dello sponsor che aveva erogato a due associazioni sportive dilettantistiche, operanti nella medesima area territoriale nonché aventi denominazioni sociali similari, 100.000,00 euro all'anno.
Fonte: C.T. Prov. Vicenza 5.7.2016 n. 732/3/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2016 - "Per le sponsorizzazioni sportive deducibilità non subordinata ai ricavi" - Savio
Sezione:   Autore : S.M.Perego