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05/08/2016 Totalmente deducibile l’IVA sugli automezzi acquistati dagli alberghi per il servizio di navetta S.M.Perego
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05/09/2016 Ammessa la deduzione parziale dell’abbigliamento per il lavoratore autonomo S.M.Perego
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05/09/2016 La “Correttiva nei termini” scade il 30 settembre S.M.Perego

Records 1531 to 1540 of 2397
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Titolo: La Cassazione interviene sull’ICI degli enti religiosi   Data : 02/08/2016
La Cassazione interviene sull’ICI degli enti religiosi
La Corte di Cassazione, con le sentenze 8.7.2016 n. da 13966 a 13971, si è nuovamente occupata della tassazione ICI degli immobili di proprietà di enti religiosi per i quali gli stessi enti reclamano il diritto all'esenzione ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92.
In particolare, i giudici hanno ribadito che deve essere escluso dall'esenzione un fabbricato nel quale un ente religioso svolge un'attività a dimensione imprenditoriale, anche se non prevalente, dato che la predetta esenzione è prevista, in generale, solo per gli immobili destinati direttamente ed in via esclusiva allo svolgimento di determinate attività tra cui quelle dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana.
Secondo la Corte, infatti, l'esenzione dall'ICI è subordinata alla compresenza di:
- un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale.
Fonte: Cass. 8.7.2016 n. 13966 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.8.2016 - "ICI sugli immobili degli enti ecclesiastici ancora controversa" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego