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Data Titolo Sezione Autore
16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
30/09/2016 La cessione di latte fresco sconta due diverse aliquote IVA S.M.Perego
20/01/2017 La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro S.M.Perego
10/06/2016 La cessione di un bene oggetto di super ammortamento non sconta la maggiorazione S.M.Perego
08/02/2016 La CIG passa tramite la Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
06/05/2016 La circolare esplicativa sull’assegnazione dei beni ai soci ancora nel limbo, permangono dubbi applicativi S.M.Perego
05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
05/08/2015 La collaborazione tra colleghi paga S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
03/12/2015 La compilazione del RED sempre obbligatoria - circ. INPS 30.11.2015 n. 195 S.M.Perego

Records 1291 to 1300 of 2397
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Titolo: Prorogato il Mod. 770_2016 - Possibile sanare le ritenute omesse entro il 15.9.2016   Data : 02/08/2016
Prorogato il Mod. 770_2016 - Possibile sanare le ritenute omesse entro il 15.9.2016
Ai sensi dell’art. 10-bis del DLgs. 74/2000, come recentemente modificato dal DLgs. 158/2015, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta.
Su tale fattispecie, quindi, impatta la proroga della scadenza della presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta disposta dal DPCM 26.7.2016. Essa, infatti, comporta anche lo slittamento del termine entro il quale occorre procedere al versamento delle ritenute effettuate nell’anno 2015 onde evitare l’integrazione del reato.
In particolare, se entro il 15.9.2016 il contribuente interessato verserà una somma che consentirà la riduzione dell’omissione al di sotto dei 150.000,00 euro, egli non commetterà reato.
Scaduto il termine, peraltro, resta possibile evitare conseguenze penali se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.
Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione (art. 13 co. 1 e 3 del DLgs. 74/2000, come sostituito dal DLgs. 158/2015).
Fonte: DPCM 26.7.2016 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego