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Data Titolo Sezione Autore
22/12/2017 Permangono i dubbi sulla detraibilità dell’IVA per le fatture a cavallo dell’anno S.M.Perego
04/03/2016 Permangono perplessità sulla detrazione del 65% per le schermature solari S.M.Perego
18/11/2015 Perplessi i commercialisti sulla depenalizzazione sull’antiriciclaggio S.M.Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego
10/01/2018 Più celeri i rimborsi fiscali S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
27/04/2017 Possibile applicare la cedolare secca anche alle locazioni brevi ma a particolari condizioni S.M.Perego
18/06/2015 Possibile il ravvedimento operoso del primo acconto IMU e TASI S.M.Perego
16/12/2015 Possibile il ravvedimento operoso per il saldo IMU 2015 S.M.Perego

Records 1861 to 1870 of 2397
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Titolo: Prorogato il Mod. 770_2016 - Possibile sanare le ritenute omesse entro il 15.9.2016   Data : 02/08/2016
Prorogato il Mod. 770_2016 - Possibile sanare le ritenute omesse entro il 15.9.2016
Ai sensi dell’art. 10-bis del DLgs. 74/2000, come recentemente modificato dal DLgs. 158/2015, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta.
Su tale fattispecie, quindi, impatta la proroga della scadenza della presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta disposta dal DPCM 26.7.2016. Essa, infatti, comporta anche lo slittamento del termine entro il quale occorre procedere al versamento delle ritenute effettuate nell’anno 2015 onde evitare l’integrazione del reato.
In particolare, se entro il 15.9.2016 il contribuente interessato verserà una somma che consentirà la riduzione dell’omissione al di sotto dei 150.000,00 euro, egli non commetterà reato.
Scaduto il termine, peraltro, resta possibile evitare conseguenze penali se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.
Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione (art. 13 co. 1 e 3 del DLgs. 74/2000, come sostituito dal DLgs. 158/2015).
Fonte: DPCM 26.7.2016 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego