Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/01/2009 Credito d'imposta aree svantaggiate news S.M.Perego
29/01/2009 Bonus famiglia - Novita DL 185/2008 news S.M.Perego
02/02/2009 Unico Mini news Agenzia delle Entrate
02/02/2009 Cambio password Entratel news Agenzia delle Entrate
04/02/2009 Interessi creditori news
20/02/2009 Nuovo modello 730 news S.M.Perego
23/02/2009 Nuovo modello 730 news S.M.Perego
04/03/2009 Nuove regole per la gestione delle password d'accesso ai servizi telematici news S.M.Perego
24/03/2009 News Certificazioni Ritenute d'acconto news S.M.Perego
25/03/2009 News lva per cassa news S.M.Perego

Records 21 to 30 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Prorogato il Mod. 770_2016 - Possibile sanare le ritenute omesse entro il 15.9.2016   Data : 02/08/2016
Prorogato il Mod. 770_2016 - Possibile sanare le ritenute omesse entro il 15.9.2016
Ai sensi dell’art. 10-bis del DLgs. 74/2000, come recentemente modificato dal DLgs. 158/2015, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta.
Su tale fattispecie, quindi, impatta la proroga della scadenza della presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta disposta dal DPCM 26.7.2016. Essa, infatti, comporta anche lo slittamento del termine entro il quale occorre procedere al versamento delle ritenute effettuate nell’anno 2015 onde evitare l’integrazione del reato.
In particolare, se entro il 15.9.2016 il contribuente interessato verserà una somma che consentirà la riduzione dell’omissione al di sotto dei 150.000,00 euro, egli non commetterà reato.
Scaduto il termine, peraltro, resta possibile evitare conseguenze penali se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.
Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione (art. 13 co. 1 e 3 del DLgs. 74/2000, come sostituito dal DLgs. 158/2015).
Fonte: DPCM 26.7.2016 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego