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07/09/2016 Abrogato il regime CFC alle società collegate S.M.Perego
05/08/2016 Abuso del diritto – Da Assonime nuova analisi sulle scissioni S.M.Perego
13/09/2016 Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche S.M.Perego
30/03/2016 Accertamenti ai CAF da parte del Garante della privacy nel 2016 S.M.Perego
03/06/2016 Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
09/08/2019 Accertamento Certo se si omettono gli ISA S.M.Perego
03/08/2015 Accertamento induttivo illegittimo se esiste una lieve discrepanza tra la contabilità ufficiale e quella “in nero” S.M.Perego
16/07/2015 Accertati i compensi certificati dai sostituti d'imposta e dallo spesometro S.M.Perego
23/12/2016 Accessibile il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego

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Titolo: Prorogato il Mod. 770_2016 - Possibile sanare le ritenute omesse entro il 15.9.2016   Data : 02/08/2016
Prorogato il Mod. 770_2016 - Possibile sanare le ritenute omesse entro il 15.9.2016
Ai sensi dell’art. 10-bis del DLgs. 74/2000, come recentemente modificato dal DLgs. 158/2015, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta.
Su tale fattispecie, quindi, impatta la proroga della scadenza della presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta disposta dal DPCM 26.7.2016. Essa, infatti, comporta anche lo slittamento del termine entro il quale occorre procedere al versamento delle ritenute effettuate nell’anno 2015 onde evitare l’integrazione del reato.
In particolare, se entro il 15.9.2016 il contribuente interessato verserà una somma che consentirà la riduzione dell’omissione al di sotto dei 150.000,00 euro, egli non commetterà reato.
Scaduto il termine, peraltro, resta possibile evitare conseguenze penali se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.
Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione (art. 13 co. 1 e 3 del DLgs. 74/2000, come sostituito dal DLgs. 158/2015).
Fonte: DPCM 26.7.2016 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego