Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
11/05/2018 Fattura elettronica – Soppressione registri Iva S.M.Perego
20/03/2015 Fattura elettronica in vigore dal 1.4.2015 news S.M.Perego
30/01/2019 Fattura elettronica per omaggi e autoconsumo nelle FAQ di Assosoftware S.M.Perego
12/12/2018 Fattura elettronica tra bufale e realtà S.M.Perego
28/04/2015 Fatturazione elettronica - Alcune novità contenute nello schema di DLgs. approvato dal Consiglio dei Ministri news S.M.Perego
29/09/2018 Fatturazione elettronica – Altre questioni irrisolte S.M.Perego
04/10/2018 Fatturazione elettronica - Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate presso la Commissione Finanze della Camera S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica - Certificazione nei confronti di consumatori finali S.M.Perego
08/01/2019 Fatturazione elettronica – Codice destinatario S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica - Conservazione e consultazione S.M.Perego

Records 731 to 740 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Prorogato il Mod. 770_2016 - Possibile sanare le ritenute omesse entro il 15.9.2016   Data : 02/08/2016
Prorogato il Mod. 770_2016 - Possibile sanare le ritenute omesse entro il 15.9.2016
Ai sensi dell’art. 10-bis del DLgs. 74/2000, come recentemente modificato dal DLgs. 158/2015, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta.
Su tale fattispecie, quindi, impatta la proroga della scadenza della presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta disposta dal DPCM 26.7.2016. Essa, infatti, comporta anche lo slittamento del termine entro il quale occorre procedere al versamento delle ritenute effettuate nell’anno 2015 onde evitare l’integrazione del reato.
In particolare, se entro il 15.9.2016 il contribuente interessato verserà una somma che consentirà la riduzione dell’omissione al di sotto dei 150.000,00 euro, egli non commetterà reato.
Scaduto il termine, peraltro, resta possibile evitare conseguenze penali se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.
Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione (art. 13 co. 1 e 3 del DLgs. 74/2000, come sostituito dal DLgs. 158/2015).
Fonte: DPCM 26.7.2016 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego