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01/08/2016 I chiropratici esclusi dalle spese detraibili S.M.Perego
01/08/2016 Estesi i soggetti obbligati a comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate S.M.Perego
01/08/2016 Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali S.M.Perego
01/08/2016 Tre differenti strumenti per applicare la c.d. legge ”Dopo di noi” S.M.Perego
01/08/2016 Le spese di sponsorizzazione libere da vincoli sui presunti ricavi S.M.Perego
01/08/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego
02/08/2016 La Cassazione interviene sull’ICI degli enti religiosi S.M.Perego
02/08/2016 Prorogato il Mod. 770_2016 - Possibile sanare le ritenute omesse entro il 15.9.2016 S.M.Perego
03/08/2016 Decaduto il parere sulla congruità delle tariffe professionali S.M.Perego

Records 1521 to 1530 of 2397
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Titolo: Decaduto il parere sulla congruità delle tariffe professionali   Data : 03/08/2016
Decaduto il parere sulla congruità delle tariffe professionali
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 2.8.2016 n. 16065, hanno affermato che il cliente del professionista non può chiedere all'Ordine i danni a suo avviso provocati con il parere sulla congruità della parcella emessa dal professionista, se tale parere non ha alcun nesso con il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del cliente, dal professionista, per il pagamento della parcella.
Nel caso di specie, una società aveva fatto causa all'Ordine degli ingegneri territoriale, accusandolo di non essersi dotato di un regolamento interno che predefinisse chiaramente i criteri in base ai quali valutare la correttezza o meno delle parcelle professionali applicare dagli iscritti; secondo il ricorrente, a causa di tale lacuna era stata ritenuta ammissibile una parcella lacunosa sotto molti aspetti.
La Corte di Cassazione, però, non condivide tali doglianze, in quanto:
- non può essere rinvenuta la responsabilità dell'Ordine per la mancata adozione di un regolamento interno che disciplini il visto di congruità, atteso che nessuna legge prevede questo obbligo;
- manca il nesso causale tra il parere dell'ordine e l'adozione del decreto monitorio da cui deriva l'iscrizione ipotecaria nei confronti del ricorrente.
Si ricorda che già dalla c.d. “Legge Bersani” sono di fatto state eliminate le tariffe professionali e sostituite con un contratto ad hoc tra il professionista ed il cliente. Tale norma, successivamente rivista, ha reso obbligatoria da parte del professionista oltre che la stima delle spese alle quali risulta soggetto il cliente anche la stima dei compensi da pattuirsi per l’assegnazione dell’incarico professionale.
Fonte: Cass. SS.UU. 2.8.2016 n. 16065 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego