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Data Titolo Sezione Autore
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
27/10/2016 Riconosciuto il cumulo giuridico anche agli omessi versamenti S.M.Perego
14/03/2016 Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato S.M.Perego
06/11/2015 Ridotta l’IMU e TASI per i pensionati iscritti all’AIRE S.M.Perego
17/11/2015 Ridotte le entità di indennizzo per la durata dei processi S.M.Perego
29/03/2019 Ridotte le sanzioni per il visto infedele sui modelli 730 S.M.Perego
30/10/2015 Ridotte le sanzioni per tardiva registrazione della dichiarazione di successione S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
11/05/2018 Ridotti gli interessi di mora delle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego

Records 2061 to 2070 of 2397
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Titolo: Decaduto il parere sulla congruità delle tariffe professionali   Data : 03/08/2016
Decaduto il parere sulla congruità delle tariffe professionali
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 2.8.2016 n. 16065, hanno affermato che il cliente del professionista non può chiedere all'Ordine i danni a suo avviso provocati con il parere sulla congruità della parcella emessa dal professionista, se tale parere non ha alcun nesso con il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del cliente, dal professionista, per il pagamento della parcella.
Nel caso di specie, una società aveva fatto causa all'Ordine degli ingegneri territoriale, accusandolo di non essersi dotato di un regolamento interno che predefinisse chiaramente i criteri in base ai quali valutare la correttezza o meno delle parcelle professionali applicare dagli iscritti; secondo il ricorrente, a causa di tale lacuna era stata ritenuta ammissibile una parcella lacunosa sotto molti aspetti.
La Corte di Cassazione, però, non condivide tali doglianze, in quanto:
- non può essere rinvenuta la responsabilità dell'Ordine per la mancata adozione di un regolamento interno che disciplini il visto di congruità, atteso che nessuna legge prevede questo obbligo;
- manca il nesso causale tra il parere dell'ordine e l'adozione del decreto monitorio da cui deriva l'iscrizione ipotecaria nei confronti del ricorrente.
Si ricorda che già dalla c.d. “Legge Bersani” sono di fatto state eliminate le tariffe professionali e sostituite con un contratto ad hoc tra il professionista ed il cliente. Tale norma, successivamente rivista, ha reso obbligatoria da parte del professionista oltre che la stima delle spese alle quali risulta soggetto il cliente anche la stima dei compensi da pattuirsi per l’assegnazione dell’incarico professionale.
Fonte: Cass. SS.UU. 2.8.2016 n. 16065 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego