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28/03/2019 Esterometro esteso anche ai soggetti privati privi di partita IVA S.M.Perego
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14/05/2019 Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
25/03/2019 Pubblicata la circolare INPS sulla rivalutazione delle pensioni per il 2019 S.M.Perego
28/02/2019 Agenzia delle Entrate – All’ultimo giorno la proroga per LIPE ed esterometro S.M.Perego
22/02/2019 Le operazioni di interscambio con San Marino entrano nell’Esterometro S.M.Perego
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Records 2091 to 2100 of 2397
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Titolo: Decaduto il parere sulla congruità delle tariffe professionali   Data : 03/08/2016
Decaduto il parere sulla congruità delle tariffe professionali
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 2.8.2016 n. 16065, hanno affermato che il cliente del professionista non può chiedere all'Ordine i danni a suo avviso provocati con il parere sulla congruità della parcella emessa dal professionista, se tale parere non ha alcun nesso con il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del cliente, dal professionista, per il pagamento della parcella.
Nel caso di specie, una società aveva fatto causa all'Ordine degli ingegneri territoriale, accusandolo di non essersi dotato di un regolamento interno che predefinisse chiaramente i criteri in base ai quali valutare la correttezza o meno delle parcelle professionali applicare dagli iscritti; secondo il ricorrente, a causa di tale lacuna era stata ritenuta ammissibile una parcella lacunosa sotto molti aspetti.
La Corte di Cassazione, però, non condivide tali doglianze, in quanto:
- non può essere rinvenuta la responsabilità dell'Ordine per la mancata adozione di un regolamento interno che disciplini il visto di congruità, atteso che nessuna legge prevede questo obbligo;
- manca il nesso causale tra il parere dell'ordine e l'adozione del decreto monitorio da cui deriva l'iscrizione ipotecaria nei confronti del ricorrente.
Si ricorda che già dalla c.d. “Legge Bersani” sono di fatto state eliminate le tariffe professionali e sostituite con un contratto ad hoc tra il professionista ed il cliente. Tale norma, successivamente rivista, ha reso obbligatoria da parte del professionista oltre che la stima delle spese alle quali risulta soggetto il cliente anche la stima dei compensi da pattuirsi per l’assegnazione dell’incarico professionale.
Fonte: Cass. SS.UU. 2.8.2016 n. 16065 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego