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Data Titolo Sezione Autore
01/06/2016 Solo i fabbricati accatastati in A/6 e D/10 possono essere considerati rurali S.M.Perego
28/10/2015 Solo l’acquirente paga l’IVA se non si vede riconosciute le agevolazioni prima casa S.M.Perego
10/10/2016 Solo l’importatore è sanzionabile per l’evasione dell’IVA S.M.Perego
10/05/2017 Solo la rinuncia al ricorso salva dalle spese S.M.Perego
15/06/2015 Somme dovute per l’inosservanza della normativa catastale - Versamento mediante il modello F24 S.M.Perego
24/06/2016 Sono indetraibili gli interessi contratti dalla cooperativa edilizia S.M.Perego
30/04/2015 Sono pervenute dall’INPS le istruzioni relative alle iscrizioni ai sindacati S.M.Perego
30/06/2016 Sono sempre detraibili le spese sostenute nel c.d. “mini condominio” S.M.Perego
30/06/2017 Sono soggetti ad IVA il trasporto di beni in esportazione verso soggetti diversi dall'esportatore S.M.Perego
20/10/2015 Soppresso il lavoro a progetto restano i Co.co.co. S.M.Perego

Records 2261 to 2270 of 2397
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Titolo: Decaduto il parere sulla congruità delle tariffe professionali   Data : 03/08/2016
Decaduto il parere sulla congruità delle tariffe professionali
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 2.8.2016 n. 16065, hanno affermato che il cliente del professionista non può chiedere all'Ordine i danni a suo avviso provocati con il parere sulla congruità della parcella emessa dal professionista, se tale parere non ha alcun nesso con il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del cliente, dal professionista, per il pagamento della parcella.
Nel caso di specie, una società aveva fatto causa all'Ordine degli ingegneri territoriale, accusandolo di non essersi dotato di un regolamento interno che predefinisse chiaramente i criteri in base ai quali valutare la correttezza o meno delle parcelle professionali applicare dagli iscritti; secondo il ricorrente, a causa di tale lacuna era stata ritenuta ammissibile una parcella lacunosa sotto molti aspetti.
La Corte di Cassazione, però, non condivide tali doglianze, in quanto:
- non può essere rinvenuta la responsabilità dell'Ordine per la mancata adozione di un regolamento interno che disciplini il visto di congruità, atteso che nessuna legge prevede questo obbligo;
- manca il nesso causale tra il parere dell'ordine e l'adozione del decreto monitorio da cui deriva l'iscrizione ipotecaria nei confronti del ricorrente.
Si ricorda che già dalla c.d. “Legge Bersani” sono di fatto state eliminate le tariffe professionali e sostituite con un contratto ad hoc tra il professionista ed il cliente. Tale norma, successivamente rivista, ha reso obbligatoria da parte del professionista oltre che la stima delle spese alle quali risulta soggetto il cliente anche la stima dei compensi da pattuirsi per l’assegnazione dell’incarico professionale.
Fonte: Cass. SS.UU. 2.8.2016 n. 16065 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego