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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Dal 15.9.2016 è possibile richiedere il rimborso del canone RAI non dovuto   Data : 03/08/2016
Dal 15.9.2016 possibile richiedere il rimborso del canone RAI non dovuto
Con il provvedimento 2.8.2016 n. 125604, attuativo di quanto disposto dall'art. 6 co. 2 del DM 94/2016, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso del canone RAI per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche ma non dovuto, approvando anche il relativo modello.
L'istanza può essere inviata telematicamente, a partire dal 15.9.2016, mediante un'applicazione web (disponibile dal 15.9.2016 sul sito dell'Agenzia delle Entrate):
- direttamente dal titolare del contratto di fornitura di energia elettrica o dagli eredi, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline;
- tramite gli intermediari abilitati di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98 appositamente delegati dal contribuente.
In alternativa alla presentazione telematica, l'istanza, insieme a una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere presentata a mezzo raccomandata all'indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino.
L'Agenzia precisa che si considerano valide le istanze presentate con quest'ultima modalità anche prima della data di pubblicazione del provvedimento.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 2.8.2016 n. 125604 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.8.2016 - "Pronte le regole per richiedere il rimborso del canone RAI non dovuto" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego