Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
11/10/2016 Dal 28 ottobre è possibile accedere alle delibere e calcolare l'IMU e la TASI dovute a saldo S.M.Perego
12/10/2016 Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
18/10/2016 In arrivo la possibilità di consultare le vendite immobiliari sul sito dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/10/2016 L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni S.M.Perego
07/10/2016 Scade il 31 ottobre la comunicazione dei beni in godimento ai soci. S.M.Perego
12/10/2016 INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali S.M.Perego
13/10/2016 Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione S.M.Perego
13/10/2016 Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego

Records 1911 to 1920 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Dal 15.9.2016 è possibile richiedere il rimborso del canone RAI non dovuto   Data : 03/08/2016
Dal 15.9.2016 possibile richiedere il rimborso del canone RAI non dovuto
Con il provvedimento 2.8.2016 n. 125604, attuativo di quanto disposto dall'art. 6 co. 2 del DM 94/2016, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso del canone RAI per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche ma non dovuto, approvando anche il relativo modello.
L'istanza può essere inviata telematicamente, a partire dal 15.9.2016, mediante un'applicazione web (disponibile dal 15.9.2016 sul sito dell'Agenzia delle Entrate):
- direttamente dal titolare del contratto di fornitura di energia elettrica o dagli eredi, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline;
- tramite gli intermediari abilitati di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98 appositamente delegati dal contribuente.
In alternativa alla presentazione telematica, l'istanza, insieme a una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere presentata a mezzo raccomandata all'indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino.
L'Agenzia precisa che si considerano valide le istanze presentate con quest'ultima modalità anche prima della data di pubblicazione del provvedimento.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 2.8.2016 n. 125604 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.8.2016 - "Pronte le regole per richiedere il rimborso del canone RAI non dovuto" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego