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Data Titolo Sezione Autore
12/12/2017 Acconto IVA anche per le Pubbliche Amministrazioni S.M.Perego
13/12/2017 Necessaria, a fine anno, la riconciliazione degli incassi e delle ritenute subite S.M.Perego
13/12/2017 Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore S.M.Perego
14/12/2017 Al via dall’1.1.2018 il POS per tutti S.M.Perego
14/12/2017 Nuova lettera d'incarico professionale per gli adempimenti in materia di lavoro S.M.Perego
14/12/2017 Agenzia delle Entrate-Riscossione Riaperta la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
18/12/2017 I chiarimenti sugli iper-ammortamenti del MISE S.M.Perego
18/12/2017 Dall’Agenzia una C.M. per il calcolo dell’acconto IVA S.M.Perego
18/12/2017 Pronto il modello per la “Tobin Tax” S.M.Perego
18/12/2017 Scadono il 2.1.2018 gli accertamenti sui redditi del 2012 S.M.Perego

Records 1941 to 1950 of 2397
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Titolo: Dal 15.9.2016 è possibile richiedere il rimborso del canone RAI non dovuto   Data : 03/08/2016
Dal 15.9.2016 possibile richiedere il rimborso del canone RAI non dovuto
Con il provvedimento 2.8.2016 n. 125604, attuativo di quanto disposto dall'art. 6 co. 2 del DM 94/2016, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso del canone RAI per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche ma non dovuto, approvando anche il relativo modello.
L'istanza può essere inviata telematicamente, a partire dal 15.9.2016, mediante un'applicazione web (disponibile dal 15.9.2016 sul sito dell'Agenzia delle Entrate):
- direttamente dal titolare del contratto di fornitura di energia elettrica o dagli eredi, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline;
- tramite gli intermediari abilitati di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98 appositamente delegati dal contribuente.
In alternativa alla presentazione telematica, l'istanza, insieme a una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere presentata a mezzo raccomandata all'indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino.
L'Agenzia precisa che si considerano valide le istanze presentate con quest'ultima modalità anche prima della data di pubblicazione del provvedimento.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 2.8.2016 n. 125604 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.8.2016 - "Pronte le regole per richiedere il rimborso del canone RAI non dovuto" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego