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Data Titolo Sezione Autore
30/10/2018 Al via la fattura elettronica senza delega all’intermediario S.M.Perego
03/11/2018 Intermediari esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
07/11/2018 Fattura elettronica – Intermediari in difficoltà con le deleghe S.M.Perego
07/11/2018 Pronto il modello per la nuova rottamazione S.M.Perego
12/11/2018 La fattura elettronica viene scartata in assenza di Iva S.M.Perego
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego
13/11/2018 Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
13/11/2018 Minimi e forfetari soggetti alla conservazione delle fatture ed alla stampa dei registri Iva S.M.Perego
20/11/2018 Incompatibile per il Garante della privacy l’attuale impostazione sulla fattura elettronica S.M.Perego
21/11/2018 Fatturazione elettronica – Nessuna proroga ma adeguata alle richieste del Garante privacy S.M.Perego

Records 2161 to 2170 of 2397
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Titolo: Dal 15.9.2016 è possibile richiedere il rimborso del canone RAI non dovuto   Data : 03/08/2016
Dal 15.9.2016 possibile richiedere il rimborso del canone RAI non dovuto
Con il provvedimento 2.8.2016 n. 125604, attuativo di quanto disposto dall'art. 6 co. 2 del DM 94/2016, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso del canone RAI per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche ma non dovuto, approvando anche il relativo modello.
L'istanza può essere inviata telematicamente, a partire dal 15.9.2016, mediante un'applicazione web (disponibile dal 15.9.2016 sul sito dell'Agenzia delle Entrate):
- direttamente dal titolare del contratto di fornitura di energia elettrica o dagli eredi, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline;
- tramite gli intermediari abilitati di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98 appositamente delegati dal contribuente.
In alternativa alla presentazione telematica, l'istanza, insieme a una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere presentata a mezzo raccomandata all'indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino.
L'Agenzia precisa che si considerano valide le istanze presentate con quest'ultima modalità anche prima della data di pubblicazione del provvedimento.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 2.8.2016 n. 125604 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.8.2016 - "Pronte le regole per richiedere il rimborso del canone RAI non dovuto" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego