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19/05/2016 Maxi detrazione sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego
20/05/2016 Pubblicato il software di controllo di studi e parametri allegati a UNICO 2016 S.M.Perego
20/05/2016 Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione S.M.Perego
20/05/2016 La Cassazione riconosce come fabbricato rurale solo quelli accatastati come D/10 S.M.Perego
20/05/2016 Nessun obbligo per i fornitori dei condomini di accettare l’incapienza dei condòmini S.M.Perego
20/05/2016 I CAF sono sempre soggetti al pagamento di sanzioni ed imposte S.M.Perego
23/05/2016 Disponibile il codice tributo per i compensi corrisposti ad avvocati per negoziazione assistita e ad arbitri S.M.Perego
23/05/2016 Nel mese di giugno l’Agenzia delle Entrate chiederà chiarimenti a 220 mila contribuenti sui redditi 2013 S.M.Perego
04/05/2016 L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte S.M.Perego
26/05/2016 Super Bonus se il tirocinio si trasforma in tempo indeterminato S.M.Perego

Records 331 to 340 of 2397
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Titolo: Dal 15.9.2016 è possibile richiedere il rimborso del canone RAI non dovuto   Data : 03/08/2016
Dal 15.9.2016 possibile richiedere il rimborso del canone RAI non dovuto
Con il provvedimento 2.8.2016 n. 125604, attuativo di quanto disposto dall'art. 6 co. 2 del DM 94/2016, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso del canone RAI per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche ma non dovuto, approvando anche il relativo modello.
L'istanza può essere inviata telematicamente, a partire dal 15.9.2016, mediante un'applicazione web (disponibile dal 15.9.2016 sul sito dell'Agenzia delle Entrate):
- direttamente dal titolare del contratto di fornitura di energia elettrica o dagli eredi, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline;
- tramite gli intermediari abilitati di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98 appositamente delegati dal contribuente.
In alternativa alla presentazione telematica, l'istanza, insieme a una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere presentata a mezzo raccomandata all'indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino.
L'Agenzia precisa che si considerano valide le istanze presentate con quest'ultima modalità anche prima della data di pubblicazione del provvedimento.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 2.8.2016 n. 125604 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.8.2016 - "Pronte le regole per richiedere il rimborso del canone RAI non dovuto" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego