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01/06/2016 Al via le istanze di rimborso per l’IRAP non dovuta dagli studi professionali S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
16/09/2016 Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso S.M.Perego
05/04/2019 Al via le nuove tariffe INAIL S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
27/12/2016 Alberghi e ristoranti stagionali – Nessuna agevolazione su TARSU e TARI S.M.Perego
20/05/2015 Alcune novità nel quadro RS S.M.Perego
19/04/2016 Alcune novità nel quadro RW 2016 S.M.Perego
16/10/2015 Alcune novità nella legge di stabilità S.M.Perego
02/02/2016 Alcune novità sulla rendita catastale dei macchinari imbullonati a terra S.M.Perego

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Titolo: Confermata la deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi dai pensionati   Data : 03/08/2016
Confermata la deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi dai pensionati
La ris. Agenzia delle Entrate 2.8.2016 n. 65 ha chiarito che sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF i contributi versati dai pensionati, anche in favore dei familiari non fiscalmente a carico, al Fondo sanitario integrativo del gruppo bancario presso cui erano dipendenti, a condizione che il Fondo persegua esclusivamente fini assistenziali.
Nello specifico, il citato documento di prassi analizza il rapporto tra:
- la deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi versati ai Fondi sanitari integrativi (ex art. 10 co. 1 lett. e-ter) del TUIR);
- la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale (ex art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR).
Le suddette agevolazioni fiscali possono essere fruite per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro.
Ai fini del calcolo del predetto limite, l'Autore osserva, che i soggetti che si avvalgono della deducibilità dal reddito complessivo devono tenere conto anche dei contributi di assistenza sanitaria esclusi dal reddito di lavoro dipendente, e viceversa.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 2.8.2016 n. 65 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.8.2016 - "Contributi ai Fondi sanitari deducibili anche per i familiari dei pensionati" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego