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Data Titolo Sezione Autore
02/03/2016 La Certificazione Unica 2016 per i redditi professionali S.M.Perego
03/03/2016 Primi chiarimenti dell’AdE sugli oneri detraibili – spese mediche e scolastiche S.M.Perego
03/03/2016 Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Ulteriori chiarimenti S.M.Perego
03/03/2016 In credito Iva da dichiarazione annuale si prescrive in 10 anni S.M.Perego
26/02/2016 Le tasse universitarie entrano nel 730 precompilato S.M.Perego
17/02/2016 Leasing finanziario abitativo – Un nuovo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato 29.1.2016 n. 4-2016/T S.M.Perego
01/08/2016 Estesi i soggetti obbligati a comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate S.M.Perego
11/02/2016 Studi di settore nulli se si svolge una seconda attività S.M.Perego
15/02/2016 Nella dichiarazione Iva 2016 lo Split payment S.M.Perego
15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego

Records 141 to 150 of 2397
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Titolo: Confermata la deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi dai pensionati   Data : 03/08/2016
Confermata la deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi dai pensionati
La ris. Agenzia delle Entrate 2.8.2016 n. 65 ha chiarito che sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF i contributi versati dai pensionati, anche in favore dei familiari non fiscalmente a carico, al Fondo sanitario integrativo del gruppo bancario presso cui erano dipendenti, a condizione che il Fondo persegua esclusivamente fini assistenziali.
Nello specifico, il citato documento di prassi analizza il rapporto tra:
- la deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi versati ai Fondi sanitari integrativi (ex art. 10 co. 1 lett. e-ter) del TUIR);
- la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale (ex art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR).
Le suddette agevolazioni fiscali possono essere fruite per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro.
Ai fini del calcolo del predetto limite, l'Autore osserva, che i soggetti che si avvalgono della deducibilità dal reddito complessivo devono tenere conto anche dei contributi di assistenza sanitaria esclusi dal reddito di lavoro dipendente, e viceversa.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 2.8.2016 n. 65 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.8.2016 - "Contributi ai Fondi sanitari deducibili anche per i familiari dei pensionati" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego