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Data Titolo Sezione Autore
16/11/2016 Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2016 Al via i rimborsi dell’IMU statale S.M.Perego
16/11/2016 Anche ai tributaristi, di cui alla L. 4/2013, estesa la rappresentanza del contribuente presso gli uffici S.M.Perego
21/11/2016 Dall’1.1.2017 eliminati gli Studi di Settore con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità S.M.Perego
21/11/2016 Tramite PEC l’invito ai contribuenti a regolarizzare la propria dichiarazione IVA S.M.Perego
11/11/2016 Previsto un aumento a 30.000 euro della soglia per il visto di conformità S.M.Perego
27/10/2016 Dal 2017 la nuova liquidazione trimestrale e lo spesometro a rischio sanzioni S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego

Records 1481 to 1490 of 2397
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Titolo: Confermata la deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi dai pensionati   Data : 03/08/2016
Confermata la deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi dai pensionati
La ris. Agenzia delle Entrate 2.8.2016 n. 65 ha chiarito che sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF i contributi versati dai pensionati, anche in favore dei familiari non fiscalmente a carico, al Fondo sanitario integrativo del gruppo bancario presso cui erano dipendenti, a condizione che il Fondo persegua esclusivamente fini assistenziali.
Nello specifico, il citato documento di prassi analizza il rapporto tra:
- la deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi versati ai Fondi sanitari integrativi (ex art. 10 co. 1 lett. e-ter) del TUIR);
- la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale (ex art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR).
Le suddette agevolazioni fiscali possono essere fruite per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro.
Ai fini del calcolo del predetto limite, l'Autore osserva, che i soggetti che si avvalgono della deducibilità dal reddito complessivo devono tenere conto anche dei contributi di assistenza sanitaria esclusi dal reddito di lavoro dipendente, e viceversa.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 2.8.2016 n. 65 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.8.2016 - "Contributi ai Fondi sanitari deducibili anche per i familiari dei pensionati" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego