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25/03/2009 News lva per cassa news S.M.Perego
12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
17/11/2014 Non coerente agli studi di settore news S.M.Perego
12/11/2015 Non di comodo le società con immobili inagibili S.M.Perego
31/05/2019 Non è ancora disponibile l’accordo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche S.M.Perego
28/04/2016 Non è obbligatorio riportare in dichiarazione il codice identificativo del contratto di locazione S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
19/12/2017 Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
28/06/2016 Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso” S.M.Perego

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Titolo: Confermata la deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi dai pensionati   Data : 03/08/2016
Confermata la deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi dai pensionati
La ris. Agenzia delle Entrate 2.8.2016 n. 65 ha chiarito che sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF i contributi versati dai pensionati, anche in favore dei familiari non fiscalmente a carico, al Fondo sanitario integrativo del gruppo bancario presso cui erano dipendenti, a condizione che il Fondo persegua esclusivamente fini assistenziali.
Nello specifico, il citato documento di prassi analizza il rapporto tra:
- la deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi versati ai Fondi sanitari integrativi (ex art. 10 co. 1 lett. e-ter) del TUIR);
- la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale (ex art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR).
Le suddette agevolazioni fiscali possono essere fruite per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro.
Ai fini del calcolo del predetto limite, l'Autore osserva, che i soggetti che si avvalgono della deducibilità dal reddito complessivo devono tenere conto anche dei contributi di assistenza sanitaria esclusi dal reddito di lavoro dipendente, e viceversa.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 2.8.2016 n. 65 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.8.2016 - "Contributi ai Fondi sanitari deducibili anche per i familiari dei pensionati" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego