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06/07/2015 Rent to buy - Inadempimento dell'inquilino e liberazione dell'immobile S.M.Perego
23/12/2014 RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTATORE AI FINI RETRIBUTIVI - APPLICAZIONE DELLE RITENUTE news S.M.Perego
21/03/2018 Responsabilità solidale tra committente e appaltatore S.M.Perego
23/12/2014 RESPONSABILITA’ FISCALE DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTARORE – ABOLIZIONE ANCHE AI FINI DELLE RITENUTE DA LAVORO DIPENDENTE news S.M.Perego
20/10/2015 Resta reato l’omesso versamento ritenute previdenziali S.M.Perego
09/04/2018 Restano 5 giorni per correggere gli scarti dei dati fattura S.M.Perego
10/10/2016 Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati S.M.Perego
01/03/2018 Rette asili nido – La fattura a chi paga Stefano M. Perego
07/08/2015 Rettifica di denunce mensili UniEmens anomale e provvisorie – Messaggio INPS S.M.Perego
08/04/2015 Reverse Charge - C.M. 14 del 27.3.2015 S.M.Perego

Records 2041 to 2050 of 2397
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Titolo: Confermata la deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi dai pensionati   Data : 03/08/2016
Confermata la deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi dai pensionati
La ris. Agenzia delle Entrate 2.8.2016 n. 65 ha chiarito che sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF i contributi versati dai pensionati, anche in favore dei familiari non fiscalmente a carico, al Fondo sanitario integrativo del gruppo bancario presso cui erano dipendenti, a condizione che il Fondo persegua esclusivamente fini assistenziali.
Nello specifico, il citato documento di prassi analizza il rapporto tra:
- la deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi versati ai Fondi sanitari integrativi (ex art. 10 co. 1 lett. e-ter) del TUIR);
- la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale (ex art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR).
Le suddette agevolazioni fiscali possono essere fruite per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro.
Ai fini del calcolo del predetto limite, l'Autore osserva, che i soggetti che si avvalgono della deducibilità dal reddito complessivo devono tenere conto anche dei contributi di assistenza sanitaria esclusi dal reddito di lavoro dipendente, e viceversa.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 2.8.2016 n. 65 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.8.2016 - "Contributi ai Fondi sanitari deducibili anche per i familiari dei pensionati" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego