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23/05/2017 L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità S.M.Perego
23/05/2017 I super-ammortamenti nel calcolo degli acconti IRPEF/IRES relativi al 2017 S.M.Perego
23/05/2017 In detrazione al 19% anche le rette per la frequenza di asili nido e di scuole materne S.M.Perego
25/05/2017 Anche i fatti successivi alla data di riferimento del bilancio entrano nella responsabilità del revisore S.M.Perego
01/06/2017 Modificati i termini per l’esercizio della detrazione dell’IVA S.M.Perego
09/01/2017 Parte l’adempimento collaborativo per i contribuenti di grandi dimensioni S.M.Perego
07/06/2017 Disponibile su Assosoftware una nuova codifica per le fatture elettroniche S.M.Perego
07/06/2017 Entro il 15.6.2017 le comunicazioni sulle rottamazioni dei ruoli S.M.Perego
07/06/2017 Nel cassetto fiscale le comunicazioni di anomalia dei dati relativi agli studi di settore S.M.Perego
07/06/2017 Esteso il visto di conformità ai crediti IVA trimestrali S.M.Perego

Records 1501 to 1510 of 2397
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Titolo: Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su Bonus R&S e Mezzogiorno   Data : 04/08/2016
Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su Bonus R&S e Mezzogiorno
Con la ris. 3.8.2016 n. 66, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini della determinazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013, l'incidenza dei contributi sui costi sostenuti non deve essere valutata in relazione a specifici progetti di ricerca ma per singole categorie di costi ammissibili.
Secondo la risoluzione, tutti gli investimenti ammissibili devono essere raggruppati per categorie, assumendo quale costo rilevante il costo di competenza del periodo per il quale si intende fruire del beneficio al lordo della parte di contributo ricevuto con riferimento al medesimo costo; ciò anche nel caso in cui il contributo sia pari all'intero costo. In ottemperanza al criterio di omogeneità, tali criteri valgono anche nell'individuazione dei costi rilevanti ai fini del calcolo della media di raffronto.
In ogni caso, l'importo risultante dal cumulo delle agevolazioni non può essere superiore ai costi sostenuti.
Inoltre ha fornito i chiarimenti in merito al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, disciplinato dall'art. 1 co. 98 - 108 della L. 208/2015.
Con particolare riferimento all'ambito soggettivo, viene precisato che:
- sono destinatari di tale beneficio tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa individuabili in base all'art. 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili;
- sono ammesse all'agevolazione sia le imprese residenti che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
- in assenza di un'espressa esclusione normativa, possono beneficiare dell'agevolazione anche gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata;
- possono accedere all'agevolazione anche le imprese che intraprendono l'attività successivamente all'1.1.2016.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 3.8.2016 n. 66 - Circolare Agenzia Entrate 16.3.2016 n. 5 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.8.2016
Sezione:   Autore : S.M.Perego