Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
06/03/2017 Al via i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti esteri non dichiarati S.M.Perego
06/03/2017 In G.U. l’accordo tra l’Italia ed il Principato di Monaco S.M.Perego
06/03/2017 I fabbricati rurali non possono mai essere considerati immobili di lusso S.M.Perego
06/03/2017 Scade domani l’invio delle CU utili alle precompilate S.M.Perego
06/03/2017 Dal 1° luglio ulteriori notifiche sulla PEC – Anche ai privati S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
07/03/2017 INTRASTAT trimestrale ancora nel limbo S.M.Perego
08/03/2017 Gli Ebook sono soggetti ad aliquota IVA ordinaria S.M.Perego
08/03/2017 L’avviamento deve essere corrisposto solo al rilascio dell’immobile S.M.Perego
08/03/2017 Dall’1.1.2017 GE.RI.CO sostituito dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) S..Perego

Records 1631 to 1640 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su Bonus R&S e Mezzogiorno   Data : 04/08/2016
Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su Bonus R&S e Mezzogiorno
Con la ris. 3.8.2016 n. 66, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini della determinazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013, l'incidenza dei contributi sui costi sostenuti non deve essere valutata in relazione a specifici progetti di ricerca ma per singole categorie di costi ammissibili.
Secondo la risoluzione, tutti gli investimenti ammissibili devono essere raggruppati per categorie, assumendo quale costo rilevante il costo di competenza del periodo per il quale si intende fruire del beneficio al lordo della parte di contributo ricevuto con riferimento al medesimo costo; ciò anche nel caso in cui il contributo sia pari all'intero costo. In ottemperanza al criterio di omogeneità, tali criteri valgono anche nell'individuazione dei costi rilevanti ai fini del calcolo della media di raffronto.
In ogni caso, l'importo risultante dal cumulo delle agevolazioni non può essere superiore ai costi sostenuti.
Inoltre ha fornito i chiarimenti in merito al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, disciplinato dall'art. 1 co. 98 - 108 della L. 208/2015.
Con particolare riferimento all'ambito soggettivo, viene precisato che:
- sono destinatari di tale beneficio tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa individuabili in base all'art. 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili;
- sono ammesse all'agevolazione sia le imprese residenti che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
- in assenza di un'espressa esclusione normativa, possono beneficiare dell'agevolazione anche gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata;
- possono accedere all'agevolazione anche le imprese che intraprendono l'attività successivamente all'1.1.2016.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 3.8.2016 n. 66 - Circolare Agenzia Entrate 16.3.2016 n. 5 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.8.2016
Sezione:   Autore : S.M.Perego