Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
01/02/2016 Riduzione dell'IMU e della TASI al 75% se il contratto è a canone concordato S.M.Perego
05/02/2016 Prestazioni di lavoro occasionale e accessorio – NASpI - Messaggio INPS 4.2.2016 n. 494 S.M.Perego
09/02/2016 Sanzioni ridotte per l’imposta di Registro nel corso di accertamento sulla voluntary disclosure S.M.Perego
09/02/2016 Operative le modalità di domanda FIS - Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
08/02/2016 I principali adempimenti per i nuovi forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Quali beni materiali scontano la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione S.M.Perego
08/02/2016 Imposta di Registro agevolata per i leasing “Prima casa” S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
08/02/2016 Il 730 Precompilato con crediti oltre i 4000 euro è sempre soggetto al controllo dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
01/02/2016 Nella CU anche il codice fiscale del coniuge non a carico S.M.Perego

Records 21 to 30 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su Bonus R&S e Mezzogiorno   Data : 04/08/2016
Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su Bonus R&S e Mezzogiorno
Con la ris. 3.8.2016 n. 66, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini della determinazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013, l'incidenza dei contributi sui costi sostenuti non deve essere valutata in relazione a specifici progetti di ricerca ma per singole categorie di costi ammissibili.
Secondo la risoluzione, tutti gli investimenti ammissibili devono essere raggruppati per categorie, assumendo quale costo rilevante il costo di competenza del periodo per il quale si intende fruire del beneficio al lordo della parte di contributo ricevuto con riferimento al medesimo costo; ciò anche nel caso in cui il contributo sia pari all'intero costo. In ottemperanza al criterio di omogeneità, tali criteri valgono anche nell'individuazione dei costi rilevanti ai fini del calcolo della media di raffronto.
In ogni caso, l'importo risultante dal cumulo delle agevolazioni non può essere superiore ai costi sostenuti.
Inoltre ha fornito i chiarimenti in merito al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, disciplinato dall'art. 1 co. 98 - 108 della L. 208/2015.
Con particolare riferimento all'ambito soggettivo, viene precisato che:
- sono destinatari di tale beneficio tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa individuabili in base all'art. 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili;
- sono ammesse all'agevolazione sia le imprese residenti che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
- in assenza di un'espressa esclusione normativa, possono beneficiare dell'agevolazione anche gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata;
- possono accedere all'agevolazione anche le imprese che intraprendono l'attività successivamente all'1.1.2016.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 3.8.2016 n. 66 - Circolare Agenzia Entrate 16.3.2016 n. 5 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.8.2016
Sezione:   Autore : S.M.Perego