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11/05/2019 Tarda ad arrivare il software per il controllo degli ISA S.M.Perego
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14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego
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14/05/2019 Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
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Titolo: Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su Bonus R&S e Mezzogiorno   Data : 04/08/2016
Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su Bonus R&S e Mezzogiorno
Con la ris. 3.8.2016 n. 66, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini della determinazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013, l'incidenza dei contributi sui costi sostenuti non deve essere valutata in relazione a specifici progetti di ricerca ma per singole categorie di costi ammissibili.
Secondo la risoluzione, tutti gli investimenti ammissibili devono essere raggruppati per categorie, assumendo quale costo rilevante il costo di competenza del periodo per il quale si intende fruire del beneficio al lordo della parte di contributo ricevuto con riferimento al medesimo costo; ciò anche nel caso in cui il contributo sia pari all'intero costo. In ottemperanza al criterio di omogeneità, tali criteri valgono anche nell'individuazione dei costi rilevanti ai fini del calcolo della media di raffronto.
In ogni caso, l'importo risultante dal cumulo delle agevolazioni non può essere superiore ai costi sostenuti.
Inoltre ha fornito i chiarimenti in merito al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, disciplinato dall'art. 1 co. 98 - 108 della L. 208/2015.
Con particolare riferimento all'ambito soggettivo, viene precisato che:
- sono destinatari di tale beneficio tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa individuabili in base all'art. 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili;
- sono ammesse all'agevolazione sia le imprese residenti che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
- in assenza di un'espressa esclusione normativa, possono beneficiare dell'agevolazione anche gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata;
- possono accedere all'agevolazione anche le imprese che intraprendono l'attività successivamente all'1.1.2016.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 3.8.2016 n. 66 - Circolare Agenzia Entrate 16.3.2016 n. 5 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.8.2016
Sezione:   Autore : S.M.Perego