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Data Titolo Sezione Autore
09/05/2018 Approvati nuovi ISA S.M.Perego
18/01/2016 Approvato definitivamente il 730/2016 S.M.Perego
05/07/2016 Approvato il codice tributo per il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno S.M.Perego
30/06/2016 Approvato il DL “Salva banche” S.M.Perego
07/12/2015 Approvato il modello di opzione per la patent box S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
08/01/2019 Approvato il modello SA-ST “Saldo e stralcio” S.M.Perego
07/12/2017 Approvato il nuovo modello di domanda per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
23/03/2016 Approvato il nuovo modello IVA TR S.M.Perego
27/12/2018 Approvato il provvedimento che norma le parcelle dei medici alle osservazioni del Garante della Privacy S.M.Perego

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Titolo: Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su Bonus R&S e Mezzogiorno   Data : 04/08/2016
Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su Bonus R&S e Mezzogiorno
Con la ris. 3.8.2016 n. 66, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini della determinazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013, l'incidenza dei contributi sui costi sostenuti non deve essere valutata in relazione a specifici progetti di ricerca ma per singole categorie di costi ammissibili.
Secondo la risoluzione, tutti gli investimenti ammissibili devono essere raggruppati per categorie, assumendo quale costo rilevante il costo di competenza del periodo per il quale si intende fruire del beneficio al lordo della parte di contributo ricevuto con riferimento al medesimo costo; ciò anche nel caso in cui il contributo sia pari all'intero costo. In ottemperanza al criterio di omogeneità, tali criteri valgono anche nell'individuazione dei costi rilevanti ai fini del calcolo della media di raffronto.
In ogni caso, l'importo risultante dal cumulo delle agevolazioni non può essere superiore ai costi sostenuti.
Inoltre ha fornito i chiarimenti in merito al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, disciplinato dall'art. 1 co. 98 - 108 della L. 208/2015.
Con particolare riferimento all'ambito soggettivo, viene precisato che:
- sono destinatari di tale beneficio tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa individuabili in base all'art. 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili;
- sono ammesse all'agevolazione sia le imprese residenti che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
- in assenza di un'espressa esclusione normativa, possono beneficiare dell'agevolazione anche gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata;
- possono accedere all'agevolazione anche le imprese che intraprendono l'attività successivamente all'1.1.2016.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 3.8.2016 n. 66 - Circolare Agenzia Entrate 16.3.2016 n. 5 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.8.2016
Sezione:   Autore : S.M.Perego