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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Dalla Cassazione riconosciuta la difesa nel ricorso contro la dichiarazione errata   Data : 04/08/2016
Dalla Cassazione riconosciuta la difesa nel ricorso contro la dichiarazione errata
La Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378, affermando che il contribuente, nel ricorso contro il ruolo, può difendersi senza limitazioni anche quando la dichiarazione è affetta da errori od omissioni, fornisce un’ampia possibilità di difesa.
Si pensi al caso di un contribuente che omette una variazione in aumento e, nel contempo, non versa la quota d’imposta corrispondente.
Le Sezioni Unite, in tal caso, ammettono che, in sede di ricorso contro la cartella scaturente da liquidazione automatica, il contribuente possa censurare la necessità della variazione in aumento stessa.
Si evidenzia poi che il principio delle Sezioni Unite, secondo cui, quando è spirato il termine per l’integrativa a favore ex art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, rimane la possibilità di presentare la domanda di rimborso, è difficile da applicare in taluni crediti d’imposta da indicare nel quadro RU. Infatti, a volte il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, escludendo così, almeno in apparenza, la domanda di rimborso.
Fonte: Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.8.2016 - "Nel ricorso contro il ruolo, difesa a tutto campo" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego