Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
18/10/2016 Due differenti uffici doganali competenti per il rilascio delle autorizzazioni per i regimi speciali S.M.Perego
18/10/2016 Entro il 31.10.2016 la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
19/10/2016 Le istanze sui crediti d'imposta per l'e-commerce di prodotti agricoli si presentano dal 20.2.2017 S.M.Perego
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
19/10/2016 Esclusa la sanzione penale per l’intermediazione illecita di manodopera S.M.Perego
20/10/2016 Nel redditometro anche le presunzioni di donazione S.M.Perego
20/10/2016 In attesa del decreto di espropriazione il proprietario è sempre tenuto al pagamento dell’ICI - IMU e TASI S.M.Perego
20/10/2016 Esenti da imposta di registro e bollo le assegnazioni immobiliari all’ex coniuge S.M.Perego
20/10/2016 Al via l’inasprimento del monitoraggio fiscale internazionale S.M.Perego

Records 1411 to 1420 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Dalla Cassazione riconosciuta la difesa nel ricorso contro la dichiarazione errata   Data : 04/08/2016
Dalla Cassazione riconosciuta la difesa nel ricorso contro la dichiarazione errata
La Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378, affermando che il contribuente, nel ricorso contro il ruolo, può difendersi senza limitazioni anche quando la dichiarazione è affetta da errori od omissioni, fornisce un’ampia possibilità di difesa.
Si pensi al caso di un contribuente che omette una variazione in aumento e, nel contempo, non versa la quota d’imposta corrispondente.
Le Sezioni Unite, in tal caso, ammettono che, in sede di ricorso contro la cartella scaturente da liquidazione automatica, il contribuente possa censurare la necessità della variazione in aumento stessa.
Si evidenzia poi che il principio delle Sezioni Unite, secondo cui, quando è spirato il termine per l’integrativa a favore ex art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, rimane la possibilità di presentare la domanda di rimborso, è difficile da applicare in taluni crediti d’imposta da indicare nel quadro RU. Infatti, a volte il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, escludendo così, almeno in apparenza, la domanda di rimborso.
Fonte: Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.8.2016 - "Nel ricorso contro il ruolo, difesa a tutto campo" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego