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12/10/2016 Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
18/10/2016 In arrivo la possibilità di consultare le vendite immobiliari sul sito dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/10/2016 L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni S.M.Perego
07/10/2016 Scade il 31 ottobre la comunicazione dei beni in godimento ai soci. S.M.Perego
12/10/2016 INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali S.M.Perego
13/10/2016 Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione S.M.Perego
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Titolo: Dalla Cassazione riconosciuta la difesa nel ricorso contro la dichiarazione errata   Data : 04/08/2016
Dalla Cassazione riconosciuta la difesa nel ricorso contro la dichiarazione errata
La Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378, affermando che il contribuente, nel ricorso contro il ruolo, può difendersi senza limitazioni anche quando la dichiarazione è affetta da errori od omissioni, fornisce un’ampia possibilità di difesa.
Si pensi al caso di un contribuente che omette una variazione in aumento e, nel contempo, non versa la quota d’imposta corrispondente.
Le Sezioni Unite, in tal caso, ammettono che, in sede di ricorso contro la cartella scaturente da liquidazione automatica, il contribuente possa censurare la necessità della variazione in aumento stessa.
Si evidenzia poi che il principio delle Sezioni Unite, secondo cui, quando è spirato il termine per l’integrativa a favore ex art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, rimane la possibilità di presentare la domanda di rimborso, è difficile da applicare in taluni crediti d’imposta da indicare nel quadro RU. Infatti, a volte il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, escludendo così, almeno in apparenza, la domanda di rimborso.
Fonte: Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.8.2016 - "Nel ricorso contro il ruolo, difesa a tutto campo" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego