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10/01/2018 INPS CD e IAP under 40 esclusi dall’obbligo della contribuzione previdenziale S.M.Perego
10/01/2018 Dal 1° luglio gli stipendi si pagano solo con bonifico bancario S.M.Perego
10/01/2018 Nuovo programma per i contributi ENASARCO S.M.Perego
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10/01/2018 Gli ISA Indici sintetici di affidabilità fiscale rinviati per tutti S.M.Perego
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Titolo: Nuova riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti alla data dell’1.7.2016   Data : 04/08/2016
Nuova riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti alla data dell’1.7.2016
In base all'art. 13-bis del DL 113/2016, la cui legge di conversione è in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, i contribuenti decaduti all'1.7.2016 da una dilazione dei ruoli (art. 19 del DPR 602/73) possono essere riammessi al beneficio se presentano apposita istanza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.
La riammissione è concessa senza dimostrazione dello stato di difficoltà finanziaria, qualche che sia l'importo da dilazionare.
Inoltre, viene in sostanza implicitamente abrogato l'art. 15 co. 5 del DLgs. 159/2015. Pertanto, la possibilità, generalizzata, di essere riammessi alla dilazione in caso di decadenza previo pagamento di tutte le rate scadute sarà possibile senza limitazioni temporali (prima, ciò era circoscritto alle dilazioni concesse dopo l'entrata in vigore del DLgs. 159/2015, che aveva modificato in tal senso l'art. 19 del DPR 602/73).
Si ripropone poi una riammissione alla dilazione da accertamento con adesione e acquiescenza (artt. 5, 6, 11 e 15 del DLgs. 218/97), per coloro i quali sono decaduti tra il 16.10.2015 e l'1.7.2016, sempre che la domanda sia presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. A differenza della riammissione ex L. 208/2015, essa non pare circoscritta alle imposte dirette.
Si ricorda che il DL 113/2016 deve ancora essere pubblicato in G.U.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego