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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2016 Parte la trasmissione telematica della dichiarazione IMU S.M.Perego
07/10/2016 Scade il 31 ottobre la comunicazione dei beni in godimento ai soci. S.M.Perego
07/10/2016 Sussistono dubbi sulla validità del processo tributario telematico S.M.Perego
07/10/2016 Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti S.M.Perego
07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego
07/10/2016 Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso S.M.Perego
10/10/2016 Solo l’importatore è sanzionabile per l’evasione dell’IVA S.M.Perego
10/10/2016 Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati S.M.Perego
10/10/2016 In vigore dall’8.10.2016 la tracciabilità dei voucher S.M.Perego

Records 1431 to 1440 of 2397
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Titolo: Aggiornati gli studi di settore   Data : 04/08/2016
Aggiornati gli studi di settore
In data 2 agosto sono stati rilasciati nuovi aggiornamenti di GERICO2016 - Versione 1.0.6 su diversi studi di settore.
Occorre considerare che diventa sempre più difficile per tributaristi, commercialisti, eccetera, confrontarsi correttamente con i propri clienti nella predisposizione della loro dichiarazione dei redditi.
Altresì, in data 2 agosto sono stati rilasciati nuovi controlli - Versione 1.1.3 su:
- Modello Unico PF 2016 versione 1.0.4 del 02/08/2016;
- Modello Unico SP 2016 versione 1.0.2 del 12/07/2016:;
- Modello Unico SC 2016 versione 1.0.2 del 12/07/2016;
- Modello Unico EnC 2016 versione 1.0.2 del 12/07/2016.
Tali controlli risultano successivi alle previgenti scadenze per il pagamento delle imposte , termini di pagamento alle quali i contribuenti devono soggiacere per non dover pagare maggiori oneri.
Sarebbe, pertanto, opportuno che per i soggetti agli studi di settore i termini di pagamento delle imposte tenessero conto di un congruo termine successivo ai rilasci definitivi delle procedure di controllo sia dei diversi modelli Unico e sia di quelli relativi agli studi di settore.
Si ritiene che, sebbene sia possibile per il contribuente usufruire della possibilità di presentare un’eventuale dichiarazione correttiva e/o integrativa entro i termini del 30 settembre, non debbano essere a lui imputate eventuali sanzioni e/o interessi da calcolarsi sulla differenza d’imposta che potrebbe emergere nel caso in cui il contribuente decida di adeguarsi ai calcoli di GERICO sebbene tali risultanze oramai non siano più prese in alcuna considerazione dalla diverse Commissioni Tributarie.
È giunto il momento di dire basta a questa continua presa in giro da parte di chi ci governa e ci impone di lavorare con il fiato sul collo e con il considerevole rischio di commettere errori involontari regalandoci solo negli ultimi giorni di scadenza una eventuale fittizia proroga che nulla rispetta, nemmeno il c.d. “Statuto del contribuente”.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego