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Data Titolo Sezione Autore
11/04/2016 Rispetta la sua scadenza naturale il “Regime di Vantaggio” S.M.Perego
24/04/2009 Risposta a quesiti mod. 730 news S.M.Perego
21/03/2018 Ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica S.M.Perego
26/07/2016 Rivista l’emissione dei certificati dal Registro Imprese S.M.Perego
17/05/2017 Riviste le violazioni in tema di reverse charge S.M.Perego
09/03/2017 Rottamabili solo i ruoli relativi a sanzioni S.M.Perego
10/01/2017 Rottamazione cartelle - Spetta all’esattore rideterminare i ruoli in presenza di dilazioni S.M.Perego
29/07/2019 Rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Scadenza entro il 31 luglio S.M.Perego
26/06/2017 Rottamazione ex DL 193/2016 - In caso di diniego può essere proposto il ricorso S.M.Perego
12/12/2016 Saldo IMU e TASI 2016 - Risposte del MEF S.M.Perego

Records 2101 to 2110 of 2397
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Titolo: Aggiornati gli studi di settore   Data : 04/08/2016
Aggiornati gli studi di settore
In data 2 agosto sono stati rilasciati nuovi aggiornamenti di GERICO2016 - Versione 1.0.6 su diversi studi di settore.
Occorre considerare che diventa sempre più difficile per tributaristi, commercialisti, eccetera, confrontarsi correttamente con i propri clienti nella predisposizione della loro dichiarazione dei redditi.
Altresì, in data 2 agosto sono stati rilasciati nuovi controlli - Versione 1.1.3 su:
- Modello Unico PF 2016 versione 1.0.4 del 02/08/2016;
- Modello Unico SP 2016 versione 1.0.2 del 12/07/2016:;
- Modello Unico SC 2016 versione 1.0.2 del 12/07/2016;
- Modello Unico EnC 2016 versione 1.0.2 del 12/07/2016.
Tali controlli risultano successivi alle previgenti scadenze per il pagamento delle imposte , termini di pagamento alle quali i contribuenti devono soggiacere per non dover pagare maggiori oneri.
Sarebbe, pertanto, opportuno che per i soggetti agli studi di settore i termini di pagamento delle imposte tenessero conto di un congruo termine successivo ai rilasci definitivi delle procedure di controllo sia dei diversi modelli Unico e sia di quelli relativi agli studi di settore.
Si ritiene che, sebbene sia possibile per il contribuente usufruire della possibilità di presentare un’eventuale dichiarazione correttiva e/o integrativa entro i termini del 30 settembre, non debbano essere a lui imputate eventuali sanzioni e/o interessi da calcolarsi sulla differenza d’imposta che potrebbe emergere nel caso in cui il contribuente decida di adeguarsi ai calcoli di GERICO sebbene tali risultanze oramai non siano più prese in alcuna considerazione dalla diverse Commissioni Tributarie.
È giunto il momento di dire basta a questa continua presa in giro da parte di chi ci governa e ci impone di lavorare con il fiato sul collo e con il considerevole rischio di commettere errori involontari regalandoci solo negli ultimi giorni di scadenza una eventuale fittizia proroga che nulla rispetta, nemmeno il c.d. “Statuto del contribuente”.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego