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15/02/2019 Possibile proroga per l’invio della Comunicazione dei dati delle fatture S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
15/02/2019 Al via il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
18/02/2019 INAIL – Domande entro il 28 febbraio per la riduzione del premio assicurativo S.M.Perego
18/02/2019 Liquidazione mensile IVA soggetta agli scarti dello SdI S.M.Perego
21/02/2019 Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso S.M.Perego
21/02/2019 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA S.M.Perego
22/02/2019 Le operazioni di interscambio con San Marino entrano nell’Esterometro S.M.Perego
22/02/2019 Nuovo credito d’imposta sui registratori di cassa S.M.Perego

Records 2301 to 2310 of 2397
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Titolo: Aggiornati gli studi di settore   Data : 04/08/2016
Aggiornati gli studi di settore
In data 2 agosto sono stati rilasciati nuovi aggiornamenti di GERICO2016 - Versione 1.0.6 su diversi studi di settore.
Occorre considerare che diventa sempre più difficile per tributaristi, commercialisti, eccetera, confrontarsi correttamente con i propri clienti nella predisposizione della loro dichiarazione dei redditi.
Altresì, in data 2 agosto sono stati rilasciati nuovi controlli - Versione 1.1.3 su:
- Modello Unico PF 2016 versione 1.0.4 del 02/08/2016;
- Modello Unico SP 2016 versione 1.0.2 del 12/07/2016:;
- Modello Unico SC 2016 versione 1.0.2 del 12/07/2016;
- Modello Unico EnC 2016 versione 1.0.2 del 12/07/2016.
Tali controlli risultano successivi alle previgenti scadenze per il pagamento delle imposte , termini di pagamento alle quali i contribuenti devono soggiacere per non dover pagare maggiori oneri.
Sarebbe, pertanto, opportuno che per i soggetti agli studi di settore i termini di pagamento delle imposte tenessero conto di un congruo termine successivo ai rilasci definitivi delle procedure di controllo sia dei diversi modelli Unico e sia di quelli relativi agli studi di settore.
Si ritiene che, sebbene sia possibile per il contribuente usufruire della possibilità di presentare un’eventuale dichiarazione correttiva e/o integrativa entro i termini del 30 settembre, non debbano essere a lui imputate eventuali sanzioni e/o interessi da calcolarsi sulla differenza d’imposta che potrebbe emergere nel caso in cui il contribuente decida di adeguarsi ai calcoli di GERICO sebbene tali risultanze oramai non siano più prese in alcuna considerazione dalla diverse Commissioni Tributarie.
È giunto il momento di dire basta a questa continua presa in giro da parte di chi ci governa e ci impone di lavorare con il fiato sul collo e con il considerevole rischio di commettere errori involontari regalandoci solo negli ultimi giorni di scadenza una eventuale fittizia proroga che nulla rispetta, nemmeno il c.d. “Statuto del contribuente”.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego