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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego

Records 421 to 430 of 2397
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Titolo: Aggiornati gli studi di settore   Data : 04/08/2016
Aggiornati gli studi di settore
In data 2 agosto sono stati rilasciati nuovi aggiornamenti di GERICO2016 - Versione 1.0.6 su diversi studi di settore.
Occorre considerare che diventa sempre più difficile per tributaristi, commercialisti, eccetera, confrontarsi correttamente con i propri clienti nella predisposizione della loro dichiarazione dei redditi.
Altresì, in data 2 agosto sono stati rilasciati nuovi controlli - Versione 1.1.3 su:
- Modello Unico PF 2016 versione 1.0.4 del 02/08/2016;
- Modello Unico SP 2016 versione 1.0.2 del 12/07/2016:;
- Modello Unico SC 2016 versione 1.0.2 del 12/07/2016;
- Modello Unico EnC 2016 versione 1.0.2 del 12/07/2016.
Tali controlli risultano successivi alle previgenti scadenze per il pagamento delle imposte , termini di pagamento alle quali i contribuenti devono soggiacere per non dover pagare maggiori oneri.
Sarebbe, pertanto, opportuno che per i soggetti agli studi di settore i termini di pagamento delle imposte tenessero conto di un congruo termine successivo ai rilasci definitivi delle procedure di controllo sia dei diversi modelli Unico e sia di quelli relativi agli studi di settore.
Si ritiene che, sebbene sia possibile per il contribuente usufruire della possibilità di presentare un’eventuale dichiarazione correttiva e/o integrativa entro i termini del 30 settembre, non debbano essere a lui imputate eventuali sanzioni e/o interessi da calcolarsi sulla differenza d’imposta che potrebbe emergere nel caso in cui il contribuente decida di adeguarsi ai calcoli di GERICO sebbene tali risultanze oramai non siano più prese in alcuna considerazione dalla diverse Commissioni Tributarie.
È giunto il momento di dire basta a questa continua presa in giro da parte di chi ci governa e ci impone di lavorare con il fiato sul collo e con il considerevole rischio di commettere errori involontari regalandoci solo negli ultimi giorni di scadenza una eventuale fittizia proroga che nulla rispetta, nemmeno il c.d. “Statuto del contribuente”.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego