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01/06/2016 Gli studi di settore predisposti per l’anno 2015 contengono nuovi correttivi S.M.Perego
01/06/2016 I campi da golf devono essere accatastati nella cat. D/6 S.M.Perego
03/06/2016 Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe S.M.Perego
17/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016 S.M.Perego
01/07/2016 Anche la sola attività occasionale svolta nel comune consente l’acquisto agevolato dell’immobile S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego
20/06/2016 Dall'1.1.2016 un nuovo criterio di valutazione degli immobili c.d. “P.I.V.” S.M.Perego
20/06/2016 Esclusi dalle agevolazioni gli immobili sottoposti a "prescrizioni di tutela indiretta" S.M.Perego
06/06/2016 Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica S.M.Perego

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Titolo: Il giudice è sempre chiamato ad esprimersi sulla corretta giurisdizione tributaria   Data : 05/08/2016
Il giudice è sempre chiamato ad esprimersi sulla corretta giurisdizione tributaria
Se il contribuente presenta il ricorso dinanzi ad un giudice privo di giurisdizione, il giudice rileva con sentenza il difetto di giurisdizione e dispone la translatio iudicii a favore del giudice a cui questa spetta, e il processo deve essere riassunto a pena di decadenza (art. 59 della L. 69/2009).
Qualora il giudice si limiti a rilevare il difetto di giurisdizione senza disporre la translatio iudicii, si verifica una violazione della legge processuala sindacabile in appello (Cass. 20.5.2015 n. 10323), e, ove accolta, il giudice di appello disporrà esso stesso la translatio iudicii.
Tuttavia, la translatio iudicii si ha per disposta quando, sebbene non indicato nel dispositivo della sentenza, dal contesto della pronuncia si riesca ad evincere quale è il giudice fornito di giurisdizione (Cass. 16.5.2012 n. 7680).
Sembra da escludere che la parte possa, in assenza totale della translatio iudicii, individuare autonomamente il giudice fornito di giurisdizione e riassumere il processo.
Fonte: Cass. 20.5.2015 n. 10323 - Cass. 16.5.2012 n. 7680 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2016 - "La translatio iudicii si può evincere dall’esame globale della sentenza" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego