Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
26/06/2017 Definiti i criteri di misurazione per la TARI S.M.Perego
26/06/2017 Rottamazione ex DL 193/2016 - In caso di diniego può essere proposto il ricorso S.M.Perego
27/06/2017 Scade il 30 giugno il pagamento dei debiti da 730 senza sostituto S.M.Perego
27/06/2017 Dall’1.7.2017 nuove disposizioni in materia di split payment S.M.Perego
27/06/2017 Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR S.M.Perego
27/06/2017 Le nuove regole sul bilancio nella circolare Assonime n. 14_2017 S.M.Perego
28/06/2017 Solo Entratel o Fisconline se il mod. F24 ha saldo zero S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicati gli elenchi delle P.A. e delle società interessate allo Split payment S.M.Perego
30/06/2017 Indennità DIS-COLL introdotte dal Jobs Act autonomi in vigore dall’1.7.2017 S.M.Perego
30/06/2017 Detraibili dall’IRPEF gli acconti per interventi di recupero edilizio versati prima del rogito S.M.Perego

Records 1911 to 1920 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Il giudice è sempre chiamato ad esprimersi sulla corretta giurisdizione tributaria   Data : 05/08/2016
Il giudice è sempre chiamato ad esprimersi sulla corretta giurisdizione tributaria
Se il contribuente presenta il ricorso dinanzi ad un giudice privo di giurisdizione, il giudice rileva con sentenza il difetto di giurisdizione e dispone la translatio iudicii a favore del giudice a cui questa spetta, e il processo deve essere riassunto a pena di decadenza (art. 59 della L. 69/2009).
Qualora il giudice si limiti a rilevare il difetto di giurisdizione senza disporre la translatio iudicii, si verifica una violazione della legge processuala sindacabile in appello (Cass. 20.5.2015 n. 10323), e, ove accolta, il giudice di appello disporrà esso stesso la translatio iudicii.
Tuttavia, la translatio iudicii si ha per disposta quando, sebbene non indicato nel dispositivo della sentenza, dal contesto della pronuncia si riesca ad evincere quale è il giudice fornito di giurisdizione (Cass. 16.5.2012 n. 7680).
Sembra da escludere che la parte possa, in assenza totale della translatio iudicii, individuare autonomamente il giudice fornito di giurisdizione e riassumere il processo.
Fonte: Cass. 20.5.2015 n. 10323 - Cass. 16.5.2012 n. 7680 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2016 - "La translatio iudicii si può evincere dall’esame globale della sentenza" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego