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23/09/2015 Alcune perplessità sui regimi fiscali agevolati dopo la pubblicazione della Ris. 80/2015 S.M.Perego
23/09/2015 Pubblicato sulla G.U. il DLgs. 14.9.2015 n. 147 S.M.Perego
23/09/2015 Deducibili gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione? S.M.Perego
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Titolo: Il giudice è sempre chiamato ad esprimersi sulla corretta giurisdizione tributaria   Data : 05/08/2016
Il giudice è sempre chiamato ad esprimersi sulla corretta giurisdizione tributaria
Se il contribuente presenta il ricorso dinanzi ad un giudice privo di giurisdizione, il giudice rileva con sentenza il difetto di giurisdizione e dispone la translatio iudicii a favore del giudice a cui questa spetta, e il processo deve essere riassunto a pena di decadenza (art. 59 della L. 69/2009).
Qualora il giudice si limiti a rilevare il difetto di giurisdizione senza disporre la translatio iudicii, si verifica una violazione della legge processuala sindacabile in appello (Cass. 20.5.2015 n. 10323), e, ove accolta, il giudice di appello disporrà esso stesso la translatio iudicii.
Tuttavia, la translatio iudicii si ha per disposta quando, sebbene non indicato nel dispositivo della sentenza, dal contesto della pronuncia si riesca ad evincere quale è il giudice fornito di giurisdizione (Cass. 16.5.2012 n. 7680).
Sembra da escludere che la parte possa, in assenza totale della translatio iudicii, individuare autonomamente il giudice fornito di giurisdizione e riassumere il processo.
Fonte: Cass. 20.5.2015 n. 10323 - Cass. 16.5.2012 n. 7680 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2016 - "La translatio iudicii si può evincere dall’esame globale della sentenza" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego